PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura Appaltante: Comune di Casapulla - Settore Tributi e Politiche Sociali
Cig: B82D44646F
Stato: Aperta
Oggetto: servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie
Descrizione: servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (servizio idrico, tributi minori, C.U.P.) e recupero spese legali connesse alle sentenze di rigetto delle Corti di
Giustizia Tributarie di I e II grado del Comune di Casapulla per la durata di anni 5 (cinque)
Importo di gara: € 150.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 83.818,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 66.182,00
Scelta del Contraente: Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott.ssa Carmen Preziosi
Data di pubblicazione: 15/09/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
02/10/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
09/10/2025 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
09/10/2025 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
09/10/2025 16:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - decisione a contrarre.PDF.p7m
Manuale operativo - MO - Manifestazione di interesse.pdf
DGUE - D.G.U.E..doc
Capitolato - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara.pdf
codice di comportamento Comune di Casapulla - codice di comportamento Comune di Casapulla.PDF
domanda di partecipazione - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.doc
modello offerta economico - modello offerta economica.doc
modello autorizzazione - modello autorizzazione apertura FVOE.docx
Chiarimenti
1. Il codice CNEL relativo al CCNL del settore Credito – ABI è J241
2. L’inserimento nel Disciplinare di Gara, all’articolo 6.3, punto b), della previsione relativa al possesso di determinate certificazioni quale condizione di partecipazione costituisce un refuso.
Come correttamente richiamato nella Vostra nota, la recente deliberazione ANAC del 21/05/2025 ha chiarito che la richiesta di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non risulta conforme a quanto disposto dall’art. 100 del D.lgs. 36/2023.
Pertanto, la disposizione deve intendersi nel senso che il possesso delle certificazioni in oggetto rileva esclusivamente ai fini della valutazione dell’offerta e non quale requisito di ammissione.
Il Disciplinare di Gara verrà conseguentemente rettificato mediante apposito avviso, al fine di eliminare ogni ambiguità interpretativa.
In riferimento al chiarimento del 30/09/2025, si comunica che lo stesso va rettificato come segue, atteso che non è stato rilasciato dal RUP della procedura.
Il CCNL richiesto è quello dell'operatore uscente, pertanto non vi è alcun errore negli atti di gara, qualora gli operatori economici fossero interessati a partecipare alla procedura ed adottino altro CCNL devo produrre le schede di equivalenza, anche in virtù della presenza della clausola sociale.
In merito alle certificazioni, si richiama la massima ANAC secondo cui in merito all' Abilitazione per l’esercizio dell’attività di riscossione delle entrate – Requisiti speciali di partecipazione – Certificazioni di qualità Ferma restando l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997 per i soggetti privati che effettuino attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le stazioni appaltanti hanno facoltà di richiedere, ai fini della partecipazione alle procedure di gara e nell’esercizio della loro discrezionalità amministrativa, le certificazioni di qualità che ritengano necessarie e che siano pertinenti e congrue rispetto all’oggetto del contratto in affidamento. In altra nota, la stessa ANAC precisa che "non sia illogica né contraria al principio di proporzionalità la richiesta da parte della stazione appaltante della certificazione ISO 27001:2017, trattandosi di Certificazione attinente il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, ritenuto dalla S.A. indispensabile alla luce dei dati e delle informazioni trattate; poiché obiettivo dello standard ISO 27001 è quello di proteggere i dati e le informazioni da minacce di vario tipo e di assicurarne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità, la relativa richiesta al concessionario dei servizi in affidamento, non appare illogica sulla base degli obblighi contrattuali previsti in capo all’aggiudicatario; inoltre, la richiesta di requisiti speciali ulteriori non appare in contrasto con la disciplina concernente i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997 che non preclude alle stazioni appaltanti di richiedere, nell’esercizio della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione che ritenga necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Alla luce di quanto esposto si precisa e chiarisce che il disciplinare di gara resta confermato così come pubblicato.